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Chiarimento sul beneficio fiscale del terzo pilastro 3A per i “nuovi frontalieri”
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Al 01.01.2024 è entrato in vigore il nuovo accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, portando anche dei cambiamenti per quanto riguarda il vantaggio fiscale del terzo pilastro 3A.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Vecchi Frontalieri
Per i “vecchi frontalieri” la questione rimane invariata, c’è tempo fino al 31 marzo per richiedere la Tassazione Ordinaria Ulteriore.
La tassazione ordinaria ulteriore permette, a chi adempie i requisiti per essere considerato un “quasi residente”, di fare un’ulteriore dichiarazione dei redditi dove dedurre quanto versato nel terzo pilastro 3A.
Il risultato di questa dichiarazione va confrontato con quanto già versato alla fonte e rimborsato l’eventuale importo a favore.
Attenzione: da non confondere la tassazione ordinaria ulteriore con la tassazione correttiva. Quest’ultima si utilizza unicamente per correggere eventuali errori di trattenuta, ecc.
Nuovi Frontalieri
Per i “nuovi frontalieri” il procedimento è lo stesso, ma la differenza la fa la nuova tassazione.
Dato che i nuovi frontalieri devono dichiarare i propri redditi in Italia, deducendo quanto già versato alla fonte in Svizzera, diventa chiaro che non farebbe più alcuna differenza dedurre il pilastro 3A tramite la tassazione ordinaria ulteriore, perché andrebbe semplicemente ad aumentare le imposte in Italia, azzerando il beneficio.
Per questo motivo, la scelta migliore per i “nuovi frontalieri” è quella del pilastro 3B.
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